Corte Costituzionale n. 162/2022
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell’art. 1, comma 41, della legge 335/1995, e relativa Tabella F, per violazione dell’art. 3 della Costituzione dichiarandone l’incostituzionalità nella parte in cui “in caso di cumulo tra trattamento pensionistico ai superstiti e redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi”.
La decurtazione (diminuzione/riduzione) del trattamento pensionistico di reversibilità (o indiretto) in presenza di altri redditi del titolare non può spingersi sino a superare questi ultimi.
La Corte Costituzionale ha così statuito che è necessario introdurre un tetto alle decurtazioni del trattamento di reversibilità operate a causa del possesso di un reddito aggiuntivo.
Inps, con parere conforme del Ministero del lavoro, è quindi tenuto a modificare le modalità di riduzione degli assegni delle pensioni di reversibilità.