Pensioni pubblici dipendenti: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2024? chi è interessato dalla riduzione del trattamento pensionistico?
La misura riguarda i dipendenti pubblici (ad eccezione del comparto ministeri) iscritti alle Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (Cpdel), la Cassa per le pensioni dei sanitari (Cps), la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (Cpi) e la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (Cpug) – tutte confluite prima nell’Inpdap e poi nell’Inps.
La misura riguarda quindi, maestri, infermieri, dipendenti comunali, medici pubblici e ufficiali giudiziari che hanno iniziato a lavorare tra il 1981 e il 1995 e che andranno in pensione dal primo gennaio 2024 con una quota di pensione retributiva inferiore a 15 anni.
L’articolo 34 della legge di bilancio, andando a modificare le aliquote di rendimento, prevede un taglio delle pensioni per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996. Si stima che la misura potrebbe interessare oltre 300mila persone (circa un terzo dei dipendenti pubblici).
Da una disamina condotta dai sindacati emerge che, con la nuova norma contenuta nella legge di bilancio le pensioni subiranno tagli dai 4mila ai 7mila euro annui con una perdita di pensione, tenuto conto dell’aspettativa di vita, compresa tra 70mila euro e 120mila euro.
Esempio 1: per una pensione di vecchiaia con 35 anni di contribuzione e 67 anni di età ed una retribuzione di € 30.000,00 annui lordi, si può raggiungere un taglio di € 4.432,00 all’anno, che se proiettato fino all’attesa di vita media, raggiunge un mancato guadagno pari a € 70.912,00 euro.
Esempio 2: per una pensione di vecchiaia con 35 anni di contribuzione e 67 anni di età ed una retribuzione di € 40.000,00, il taglio potrebbe raggiungere € 5.910,00 all’anno, che se proiettato fino all’attesa di vita media, raggiunge un mancato guadagno pari a € 94.560,00.
Esempio 3: per una pensione di vecchiaia con 35 anni di contribuzione e 67 anni di età ed una retribuzione di € 50.000,00 euro, dove la decurtazione annua peserebbe per € 7.387,00, che se proiettato fino all’attesa di vita media, raggiunge un mancato guadagno pari a € 118.192,00.
Perché l’aliquota di rendimento è importante per la determinazione della pensione ?
Nel pubblico impiego la pensione viene calcolata sull’ultimo stipendio percepito dal dipendente. Per “tradurre” in pensione il reddito da lavoro si utilizzano le c.d. aliquote di rendimento.
La norma di bilancio incide sulla c.d. “Quota A” di pensione che identifica quella parte di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore sino al 31 dicembre 1992, cioè prima dell’entrata in vigore della Legge Amato (D.Lgs. n. 503/1992) con la quale il legislatore ha cambiato le regole di calcolo della pensione.
Per ogni anno di lavoro soggetto a contribuzione viene riconosciuto un coefficiente (aliquota) di rendimento della retribuzione pensionabile.
Per i lavoratori del pubblico impiego iscritti alla Cassa Stato (Ctps) i coefficienti di rendimento sono indicati dall’art. 44, D.p.r. n. 1092/1973, che attribuisce un rendimento:
- del 35% della base pensionabile per i primi 15 anni di servizio (ovvero 2,33% per ogni anno di servizio sino al 15° anno)
cui si aggiunge
- l’1,8% per ogni anno ulteriore di servizio sino al tetto dell’80% della retribuzione pensionabile.
Per gli iscritti alle ex Casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPI, CPS e CPDEL), cioè i dipendenti degli enti locali e del comparto sanità, si applicano le aliquote di rendimento contenute nella tabella A allegata alla L. n. 965/1965.
La tabella A allegata alla L. n. 965/1965 prevede:
- un’aliquota di partenza (c.d. piede) del 23,865% con un’anzianità zero. Ciò significa che nei casi di invalidità, inabilità, premorienza, il dipendente o i suoi eredi, hanno diritto ad un trattamento pensionistico minimo del 23,865 % dell’ultimo stipendio, anche con un solo giorno di servizio
- a seguire, una crescita lenta per i primi anni, raggiungendo il 37,5 % con 15 anni di contribuzione. L’aliquota si innalza poi negli anni successivi arrivando sino al 4 % per anno negli anni antecedenti i 40 anni di contribuzione.
ART. 33 Legge di Bilancio 2024
(Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle
gestioni previdenziali)
- Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa
per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI),
liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per
anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista
nella tabella di cui all’Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15
anni seguita a trovare applicazione la tabella di cui all’allegato A della legge 26
luglio 1965, n. 965.
- Per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al
comma 1 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi
secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l’applicazione della tabella di
cui all’allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.
- Le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a
decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori
a 15 anni, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di
cui all’Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a
trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
- Per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al
comma 3 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi
secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l’applicazione della medesima
tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
- L’applicazione dei commi da 1 a 4 non può comportare un trattamento
pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa
precedente.
IL CALCOLO DELLA PENSIONE E’ DETERMINATO DALLA SOMMA DI DUE QUOTE DISTINTE:
• LA QUOTA A
• LA QUOTA B
LA QUOTA A CORRISPONDE AL PRODOTTO FRA LA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA ALLA CESSAZIONE PER IL COEFFICIENTE DELLA TABELLA “A” ALLEGATA ALLA LEGGE 965 DEL 1965 RELATIVO AGLI ANNI ED AI MESI DI ANZIANITA’ AL 31/12/1992.
TALE COEFFICIENTE VARIA DA 0,23865 PER 0 ANNI E 0 MESI A 1,00000 PER 40 ANNI E 0 MESI .
LA QUOTA B E’ DETERMINATA MOLTIPLICANDO LA RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE PER L’ALIQUOTA RISULTANTE DALLA DIFFERENZA TRA L’ALIQUOTA CORRISPONDENTE AL SERVIZIO TOTALE E L’ALIQUOTA GIA’ INDIVIDUATA AL 31/12/92 .
LA RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE E’ DETERMINATA COME MEDIA DELLE RETRIBUZIONI GODUTE NELL’ULTIMO 50% DEL PERIODO LAVORATIVO PRESTATO DAL 1/1/1993 (CHE DAL 1/1/96 DIVENTA 66,6%) PER COLORO CHE AL 31/12/92 VANTAVANO UN’ANZIANITA’ DI SERVIZIO DI ALMENO 15 ANNI OVVERO SULL’INTERO PERIODO DI SERVIZIO DAL 1/1/93 PER COLORO CHE AL 31/12/92 VANTAVANO UN’ANZIANITA’ DI SERVIZIO INFERIORE AI 15 ANNI.