Infortunio

L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
L’evento scatenante è improvviso e violento.
Perchè l’infortuni venga indennizzato dall’Inail è necessario che ricorra:
la causa violenta: fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo.
Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche
l’occasione di lavoro: sono occasione di lavoro tutte le situazioni, comprese quelle ambientali,
nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.
Non è sufficiente che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro e che sussista quindi il c.d. nesso causale cioè un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Sono esclusi dalla tutela Inail gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

Sono invece tutelati da Inail gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) non assumo rilevanza ai fini dell’indennizzabilità dell’evento lesivo (infortunio), sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

Infortunio in itinere

L’Inail tutela i lavoratori anche nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.
È stata riconosciuta l’indennizzabilità anche per l’infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola.
Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso escludono la copertura indennitaria Inail

Utilizzo di un mezzo privato:
L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni. Ad esempio:
• il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
• i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

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