Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29611 del 11.10.2022
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 29611 del 11.10.2022 ha affermato che ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa, ivi incluse sindromi come l’ansia o la depressione, è assicurata all’INAIL.
Il caso nasce da una lavoratrice che aveva avanzato domanda all’Inail onde ottenere il riconoscimento della malattia professionale inerente al disturbo dell’adattamento con umore depresso ed ansia derivante dalla situazione lavorativa avversa. La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso della lavoratrice ritenendo che il danno psichico sarebbe estraneo alla copertura assicurativa INAIL.
La Cassazione, riformando la decisione impugnata, ha osservato che, in tema di malattia professionale, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.
Secondo i Giudici di legittimità, sono quindi indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio lavorativo, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice, riconoscendo il diritto della medesima all’indennizzo Inail.